PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'assegno per cumulo di infermità).

      1. Al primo capoverso della tabella F annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», le parole: «Per due superinvalidità contemplate» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuna superinvalidità contemplata».
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la tabella F-1 annessa al testo unico, e successive modificazioni, non si applica ai grandi invalidi di guerra.

Art. 2.
(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata dalla perdita delle due mani o dei due piedi, o affetti dall'amputazione dei quattro arti insieme).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è inserito il seguente:

      «1-bis. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da un'altra invalidità contemplata ai numeri 1) e 2) della lettera a-bis) della tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, quando sussiste una terza infermità ascrivibile alla tabella A annessa al medesimo testo unico, e successive modificazioni, l'indennità di

 

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accompagnamento aggiuntiva viene concessa in misura doppia a quella stabilita dalla citata tabella E».

Art. 3.
(Trattamento economico per le vedove dei grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata dalla perdita delle due mani o dei due piedi, o affetti dall'amputazione dei quattro arti insieme).

      1. All'articolo 38 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti motivazioni:

          a) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

      «1. Alle vedove dei grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata dalla perdita delle due mani o dei due piedi, o affetti dall'amputazione dei quattro arti insieme, spetta, altresì, la reversibilità del 50 per cento dei cumuli di cui alla tabella F dei quali era in godimento il dante causa»;

          b) al quinto comma, le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi quarto e quinto»;

          c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle vedove dei grandi invalidi di guerra plurimenomati».

Art. 4.
(Modifiche alla tabella E annessa al testo unico).

      1. Alla tabella E annessa al testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «5-bis. Sordità bilaterale di oltre l'80 per cento quando si aggiunge a due superinvalidità già ascritte alla lettera a), numero 1), ed alla lettera a-bis) numero 1,

 

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la perdita anatomica di ambedue gli occhi e delle due mani in quanto vicariante»;

          b) alla lettera h) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «5-bis. Disturbi nervosi a tinta depressiva, osteoporosi e artrosi alla colonna vertebrale, ipertiroidismo, disturbi all'apparato digerente con infiammazione del colon, varici, disturbi cardiocircolatori, qualora ciascuna di tali infermità vada ad aggiungersi ad altre due superinvalidità già ascritte alla presente tabella».

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie e di attuazione).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 450.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. I miglioramenti economici previsti dalla presente legge sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1o gennaio 2007 dalle competenti direzioni provinciali che hanno in carica la partita di pensione del grande invalido.
      4. Ai miglioramenti economici previsti dalla presente legge si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.